Sez. 1, Sentenza n. 2073 del 22/06/1968 (Rv. 334202 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - COMPENSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - COMPENSAZIONE.*
La pronuncia sul regolamento delle spese processuali e denunciabile in Cassazione solo se risulti violato il principio della soccombenza, e cioe allorquando la relativa rivalsa sia stata posta a carico della parte totalmente vittoriosa in ogni altro caso la statuizione e rimessa al prudente criterio del giudice di merito, che e libero di compensare, secondo le circostanze, in tutto o in parte le spese processuali, nell'Esercizio di un potere sottratto ad ogni controllo in Sede di legittimita. Conf. Alla sent. N. 2564-66, mass. N. 324932.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)