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Sez. 1, Sentenza n. 2073 del 22/06/1968 (Rv. 334202 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - COMPENSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334202-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - COMPENSAZIONE.*

La pronuncia sul regolamento delle spese processuali e denunciabile in Cassazione solo se risulti violato il principio della soccombenza, e cioe allorquando la relativa rivalsa sia stata posta a carico della parte totalmente vittoriosa in ogni altro caso la statuizione e rimessa al prudente criterio del giudice di merito, che e libero di compensare, secondo le circostanze, in tutto o in parte le spese processuali, nell'Esercizio di un potere sottratto ad ogni controllo in Sede di legittimita. Conf. Alla sent. N. 2564-66, mass. N. 324932.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)