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Sez. 2, Sentenza n. 3604 del 11/12/1971 (Rv. 355322 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355322-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

In materia di attribuzione delle spese, fuori dell'ipotesi in cui sia violato il principio della soccombenza - che va riferita, non alle singole fasi, ma all'esito finale della controversia, globalmente considerato e per il quale e vietato, ai sensi dell'art 91 cod proc civ, condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa - la statuizione e rimessa al criterio insindacabile del giudice di merito, senza che sia possibile alcuna censura in Sede di legittimita, neppure al fine di accertare l'esistenza o meno di giusti motivi che possano consigliare, ai sensi dell'art 92 cod proc civ, la compensazione totale o parziale delle spese del procedimento. (V 2786'69, mass n 342538; 2073'68, mass n 334202; 3270'68, mass n (336231).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)