Sez. 1, Sentenza n. 177 del 24/01/1972 (Rv. 355952 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - FUNZIONE - NEGOZI COMPIUTI DAL DEBITORE PRIMA DEL FALLIMENTO - ESERCIZIO DEI RELATIVI DIRITTI - QUALITA DI TERZO DEL CURATORE - CONDIZIONI - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - FUNZIONE - NEGOZI COMPIUTI DAL DEBITORE PRIMA DEL FALLIMENTO - ESERCIZIO DEI RELATIVI DIRITTI - QUALITA DI TERZO DEL CURATORE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Il curatore del fallimento, che - in linea generale - svolge una funzione pubblicistica per la realizzazione dei fini propri della procedura concorsuale, assume la qualita di terzo quando esercita un diritto proprio del fallimento in relazione a negozi giuridici compiuti dal fallito prima dell'apertura della procedura stessa, ma non anche quand' esercita un diritto gia esistente nel patrimonio del fallito e che quest'ultimo avrebbe potuto far valere personalmente se non fosse intervenuta la dichiarazione di fallimento.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)