Sez. 2, Ordinanza n. 129 del 17/01/1978 Cc. (dep. 15/04/1978) Rv. 138636 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - PROPONIBILITA DELLA QUESTIONE IN OGNI GRADO DEL GIUDIZIO.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - PROPONIBILITA DELLA QUESTIONE IN OGNI GRADO DEL GIUDIZIO.*
L'imputato non ha il potere di autonoma impugnazione del provvedimento di rigetto (anche implicito) della richiesta relativa alla eccezione di illegittimita costituzionale di una norma, potendo solo riproporre la stessa eccezione all'inizio di ogni grado del giudizio. L'eventuale omissione del provvedimento di rigetto, non puo pregiudicare i diritti dello imputato nel riproporre la questione di legittimita costituzionale.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)