Sez. 1, Sentenza n. 11704 del 21/10/1982 Ud. (dep. 06/12/1982) Rv. 156542 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE - ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - RIPROPONIBILITÀ ALL'INIZIO DI OGNI GRADO ULTERIORE DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - IMPUGNAZIONE AUTONOMA DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - INAMMISSIBILITÀ.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE - ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - RIPROPONIBILITÀ ALL'INIZIO DI OGNI GRADO ULTERIORE DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - IMPUGNAZIONE AUTONOMA DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Il provvedimento di rigetto della eccezione di illegittimità costituzionale non è soggetto ad impugnazione, attenendo alla verifica (positiva) di un presupposto processuale (la inesistenza di una pregiudiziale di costituzionalità) di esclusiva Competenza del giudice del processo, che ha come unico rimedio la proposizione della questione, "all'inizio di ogni grado ulteriore del processo", ex art. 24 legge 11 marzo 1953 n. 87 (norme sulla Costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale). (V mass n 129604; (V mass n 107422, ed ivi citate; (Conf mass n 151892; (Conf mass n 131116; (Conf mass n 138636; (Conf mass n 109887).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)