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Sez. U, Sentenza n. 9686 del 22/04/2013 (Rv. 626431 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Chiamata in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile - Eventi interruttivi riguardanti uno soltanto dei giudizi riuniti - Obbligo del giudice di separazione delle cause - Esclusione - Conseguenze - Sorte del giudizio non colpito dall'evento interruttivo - Quiescenza non costituente interruzione - Necessità.
Stato
decisa il 2013-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626431-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Quando vengano riunite e cumulativamente istruite la domanda di risarcimento del danno e quella di garanzia, proposta dal convenuto nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, in presenza d'un evento interruttivo che tocchi una sola delle due cause connesse il giudice ha la facoltà e non l'obbligo di separarle, ma, ove non si avvalga di tale facoltà, l'eventuale ordinanza che dichiari interrotto il processo produce gli effetti di cui agli artt. 300 e ss. cod. proc. civ. solo con riferimento alla causa in cui si è verificato l'evento interruttivo, mentre l'altra causa non separata resta in una "fase di stallo" o "di rinvio", destinata necessariamente a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta o dell'estinzione di essa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)