Sez. 1, Sentenza n. 934 del 16/02/1981 (Rv. 411457 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - TERMINE DI TRENTA GIORNI PER LA PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA - DECORRENZA DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA SULLA COMPETENZA - SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DI DETTA SENTENZA - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - TERMINE DI TRENTA GIORNI PER LA PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA - DECORRENZA DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA SULLA COMPETENZA - SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DI DETTA SENTENZA - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
Il termine di trenta giorni per la proposizione dell'istanza di regolamento di Competenza decorre dalla comunicazione ex art 136 cod proc civ della sentenza che abbia pronunciato sulla Competenza, anche se successivamente si sia proceduto alla notificazione della sentenza stessa. Pertanto, e inammissibile l'istanza che sia stata notificata oltre il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione. (Conf 1573/79, mass n 397919; (Conf 354/74, mass n 368030; (Conf 1642/71, mass n 352079).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)