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Sez. 1, Sentenza n. 6127 del 31/01/1979 Ud. (dep. 06/07/1979) Rv. 142451 - 01

RECIDIVA - IN GENERE - NOZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142451-01

RECIDIVA - IN GENERE - NOZIONE - CONDIZIONI.*

Con la norma che ha reso facoltativa la recidiva e stato introdotto nel sistema penale il principio secondo cui il rilievo negativo della recidiva, come indicativa di maggiore capacita a delinquere, non e presunto dalla legge, ma va accertato caso per caso dal giudice; si tratta, al riguardo, di verificare, in relazione a ciascuna fattispecie concreta, e soprattutto sulla base dei criteri indicati nell'art 133 del codice penale, se la reiterazione del reato, da parte di chi ha gia subito condanna, esprima o non una criminosita piu accentuata; a tal fine il giudice deve portare il suo esame sul rapporto esistente tra la condanna o le condanne precedenti per accertare se ed in quale misura la precedente condotta criminosa, per cui vi e stata condanna, sia indicativa di una persistenza di stimoli criminogeni e, quindi, di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione della nuova condotta delittuosa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 9 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)