Sez. L, Sentenza n. 5286 del 07/05/1993 (Rv. 482264 - 01)
Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere | Rilevabilità d'ufficio anche in cassazione - Condizione - Fattispecie in tema di spese processuali.
Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere, che incide sul diritto sostanziale e rende superflua la decisione del giudice, dev'essere da questo rilevata anche d'ufficio, e pure in sede di legittimità, ogniqualvolta il fatto determinativo di essa risulti - indipendentemente da una formale rinuncia al giudizio - acquisito in causa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine al motivo di ricorso - proposto dall'assicurato rimasto soccombente in controversia previdenziale - avverso la condanna al pagamento delle spese processuali, avendo il controricorrente I.N.P.S. dichiarato di rinunciare alla relativa prestazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 306, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)