Sez. 2, Sentenza n. 2937 del 27/03/1999 (Rv. 524659 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Persistenza del contrasto in ordine alle spese - Pronuncia del giudice - Necessità .
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime il giudice di merito dalla pronuncia sulle spese processuali ove sul punto permanga il contrasto fra le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)