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Sez. L, Sentenza n. 5784 del 22/12/1989 (Rv. 464689 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISCIPLINA RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - CARATTERE NEGOZIALE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464689-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISCIPLINA RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - CARATTERE NEGOZIALE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

Il carattere negoziale della disciplina in tema d'inquadramento del personale del Banco di Napoli comporta che l'interpretazione di essa da parte del giudice del merito integra un apprezzamento di fatto, che in Sede di legittimità è censurabile soltanto sotto i profili del vizio di motivazione o della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva escluso che i dipendenti, inquadrati dal Banco nel grado ottavo come capi-ufficio, avessero diritto al grado settimo ed alla qualifica di funzionario di direzione in forza della preposizione ad un'Agenzia foranea di terza categoria, considerando, in particolare, che, secondo lo statuto ed il regolamento del personale, tale preposizione costituiva normale Esercizio delle mansioni del capo-ufficio, nonostante la possibilità dell'eventuale espletamento della detta mansione di preposto anche da un funzionario di direzione, appartenente al grado settimo). (Conf 2419/88, mass n 458191; (Conf 2111/88, mass n 457963).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)