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Sez. 1, Sentenza n. 2119 del 05/05/1978 (Rv. 391503 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - ESPROPRIAZIONE DISPOSTA EX LEGGI N 167 DEL 1962 E N 904 DEL 1965 - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - DISPOSIZIONI EX ART 14 DELLA LEGGE N 10 DEL 1977 - SOPRAVVENIENZA - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391503-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - ESPROPRIAZIONE DISPOSTA EX LEGGI N 167 DEL 1962 E N 904 DEL 1965 - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - DISPOSIZIONI EX ART 14 DELLA LEGGE N 10 DEL 1977 - SOPRAVVENIENZA - INAPPLICABILITA.*

Nel giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennita di espropriazione, che sia stata disposta in base alle leggi 18 aprile 1962 n 167 e 21 luglio 1965 n 904, non sono invocabili, le Disposizioni di cui all'art 14 della legge 28 gennaio 1977 n 10 (recante norme per la edificabilita dei suoli), sopravvenuta nel corso del giudizio (nella specie dopo la sentenza di appello), atteso che tali Disposizioni hanno carattere modificativo della legge 22 ottobre 1971 n 865, e, pertanto, non possono trovare applicazione in espropriazioni decretate non in forza di detta legge, ma di leggi diverse. (V 1671/77, mass n 385383).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 904 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)