Sez. 6 - , Sentenza n. 35785 del 30/09/2020 Ud. (dep. 14/12/2020) Rv. 280115 - 02
PENA - PENE ACCESSORIE - INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI | Contestazione dell’aggravante dell’abuso di pubblica funzione – Necessità – Esclusione.
PENA - PENE ACCESSORIE - INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI
La pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici è applicabile anche se non sia stata contestata la circostanza aggravante dell'abuso di pubblica funzione di cui all'art. 61, n. 9, cod. pen., trattandosi di pena accessoria conseguente "ope legis" a tutti i reati commessi in violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione. (Fattispecie relativa al reato di omissione di referto necessariamente implicante la violazione del dovere d'ufficio da parte dell'agente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 31 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)