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Sez. 5, Sentenza n. 1450 del 04/11/2010 Ud. (dep. 19/01/2011) Rv. 249095 - 01

PENA - PENE ACCESSORIE - INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI | Contestazione dell'aggravante dell'abuso di pubblica funzione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249095-01

PENA - PENE ACCESSORIE - INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI

La pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici è applicabile in caso di condanna per un reato di falso commesso da un pubblico ufficiale, anche se non sia stata contestata la circostanza aggravante dell'abuso di pubblica funzione di cui all'art. 61, n. 9, cod. pen., trattandosi di pena accessoria relativa "ope legis" a tutti i reati commessi in violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 31 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)