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Sez. 2 - , Sentenza n. 14250 del 05/05/2022 (Rv. 664687 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Notai - Sospensione cautelare inflitta dalla commissione regionale di disciplina - Rigetto del reclamo davanti alla Corte d’appello - Ricorso per cassazione - Posteriore all’irrogazione di una sospensione in sede disciplinare di merito per un periodo temporale minore rispetto al periodo della sospensione cautelare - Mancanza di interesse a ricorrere per cassazione averso il reclamo avente ad oggetto il provvedimento cautelare - Sussistenza.
Stato
decisa il 2022-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664687-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE

In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, è inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso in cassazione - avverso l'ordinanza di rigetto del reclamo presentato contro la sospensione cautelare inflitta dalla commissione regionale di disciplina - proposto successivamente all'irrogazione di una sospensione in sede disciplinare di merito per un periodo temporale minore rispetto al periodo della sospensione cautelare, atteso che il ricorrente non può conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 158 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)