Sez. 1 - , Sentenza n. 20689 del 13/10/2016 (Rv. 642050 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO | Deduzione di violazione di legge priva di effetto sulla decisione - Carenza di interesse - Inammissibilità del motivo di impugnazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO
È inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta, quindi, all'emanazione di una pronuncia senza rilievo pratico. (Nella specie, il motivo di ricorso aveva investito l'asserita irritualità del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sull'atto di costituzione in pegno di titoli la cui vendita, unitamente all'utilizzazione del ricavato per l'estinzione del debito garantito, era stata oggetto di un successivo, ulteriore accordo tra la banca creditrice e le proprietarie degli stessi, dopo la revoca degli affidamenti dalla prima concessi alla debitrice, così rendendo irrilevante la pregressa costituzione di quella garanzia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Civ. art. 2786, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)