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Sez. 1, Sentenza n. 7539 del 12/04/2005 (Rv. 580552 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - Deduzione di nullità del contratto da parte dell'opponente - Natura - Conseguenze - Fattispecie - Contratto di conto corrente bancario - Nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Stato
decisa il 2005-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580552-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente assume la veste sostanziale di convenuto e, quindi, l'eccezione con la quale deduce la nullità delle clausole del contratto posto a base del provvedimento monitorio non costituisce una domanda nuova e può essere proposta, per la prima volta, anche in grado di appello, in quanto con essa l'opponente prospetta l'inesistenza di un fatto costitutivo del diritto fatto valere dall'opposto, sulla scorta di un vizio che, determinando la nullità dell'atto posto a base della pretesa, è rilevabile anche d'ufficio (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto ammissibile l'eccezione con la quale l'opponente aveva dedotto la nullità, per difetto di forma scritta, della clausola del contratto di conto corrente bancario che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi ad un tasso superiore a quello legale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)