Sez. 2, Sentenza n. 10440 del 18/07/2002 (Rv. 555907 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - Deduzione di nullità del contratto da parte dell'opponente - Natura - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
In materia di procedimento civile, la questione della nullità del contratto introdotta nel giudizio non già in via di azione bensì in via di eccezione - quali sono le deduzioni difensive dell'opponente a decreto ingiuntivo, solo formalmente attore ma sostanzialmente parte convenuta - non integra una domanda riconvenzionale (in quanto il convenuto non chiede un provvedimento giudiziale a sè favorevole che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti dall'attore con la domanda introduttiva) né un'eccezione riconvenzionale (in quanto il convenuto non oppone al diritto fatto valere dall'attore un proprio controdiritto idoneo a paralizzarlo) né un'eccezione in senso stretto o sostanziale (in quanto non ne è prevista dalla legge la deduzione ad esclusiva iniziativa della parte, anzi ne è prevista la rilevabilità officio iudicis), bensì una mera difesa (in quanto il convenuto si limita ad allegare l'invalidità o l'insussistenza d'uno degli elementi costitutivi della pretesa fatta valere dall'attore, in ragione di una determinata circostanza di fatto ostativa all'accoglimento della domanda), che non condiziona il preesistente potere - dovere del giudice di rilevare ex officio una nullità ravvisabile in aspetti di patologia negoziale distinti rispetto a quelli dedotti dall'eccipiente.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)