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Sez. 1 - , Ordinanza n. 10291 del 18/04/2023 (Rv. 667651 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Morte del coniuge - Diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità - Rinuncia stragiudiziale all’assegno divorzile - Cessazione del diritto alla pensione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667651-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

In caso di morte dell'ex coniuge, il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. n. 898 del 1970, che scaturisce, assieme agli altri presupposti, dal riconoscimento giudiziale, in suo favore, dell'assegno di divorzio, non viene meno per effetto della rinuncia stragiudiziale a detto assegno da parte del suo titolare, essendo necessario un provvedimento giurisdizionale che accerti l'effettiva e definitiva rinuncia a tale emolumento.

Cod. Civ. art. 1322, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)