Sez. L, Sentenza n. 15242 del 27/11/2000 (Rv. 542187 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE | Morte di uno dei coniugi successivamente alla sentenza di divorzio - Diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità - Requisiti - Titolarità di assegno divorzile - Erogazioni corrisposte di fatto o sulla base di convenzioni private - Equipollenza - Esclusione - Fattispecie relativa ad assegno temporaneo corrisposto sulla base di accordo intervenuto in sede di separazione consensuale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE
Ai fini del diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, il requisito, previsto dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (nel testo di cui alla legge n. 74 del 1987), della titolarità dell'assegno disciplinato dall'art. 5 presuppone il riconoscimento giudiziale del cosiddetto assegno divorzile, a seguito di proposizione delle relativa domanda, mentre non è sufficiente il godimento di erogazioni corrisposte di fatto o anche sulla base di convenzioni tra le parti. (Nella specie, in sede di separazione consensuale era stata riconosciuta solo per alcuni anni a uno dei coniugi, pur titolare di propri redditi di lavoro, una somma mensile a titolo di integrazione delle necessità di mantenimento; la relativa convenzione era stata fatta salva in sede di divorzio, su richiesta del ricorrente, gravato di tale assegno, alla quale aveva aderito il coniuge convenuto; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva escluso la sussistenza nella specie del riconoscimento giudiziale di un assegno divorzile - per il quale neanche era stata proposta la domanda - e, conseguentemente aveva rigettato la domanda pensionistica).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)