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Sez. 3 - , Ordinanza n. 19873 del 12/07/2023 (Rv. 668142 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE - IN GENERE | Presupposto - Identità del soggetto obbligato - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668142-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE - IN GENERE

L'obbligazione alternativa presuppone che entrambe le prestazioni dedotte in obbligazione facciano carico al medesimo soggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad una compravendita immobiliare in favore di una società, aveva ritenuto il pagamento del prezzo convenuto dalla società come obbligazione alternativa rispetto a quella di trasferimento di una quota sociale, a cui si era impegnato il socio).

Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1285, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2469, Cod. Civ. art. 1346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)