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Sez. 2, Sentenza n. 26988 del 02/12/2013 (Rv. 628932 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE - IN GENERE | Nozione - Obbligazione dovuta solo in caso di sopravvenuta impossibilità di quella dedotta in via principale - Configurabilità come obbligazione alternativa - Esclusione - Ragioni - Nullità dell'obbligazione principale - Obbligo di adempimento dell'obbligazione subordinata - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628932-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE - IN GENERE

L'obbligazione alternativa postula l'originario concorso di due o più prestazioni, dedotte in modo disgiuntivo e poste su un piano di parità, con scelta rimessa alla volontà di una delle parti, sicché non ne ricorre l'ipotesi allorquando sin dall'inizio si sia previsto il pagamento di una somma di denaro (nella specie, pari al costo di costruzione dei beni) soltanto per il caso di sopravvenuta impossibilità del trasferimento immobiliare, dedotto in via principale. Ne deriva che, nel caso di nullità dell'obbligazione principale, per indeterminabilità dell'oggetto, neppure può ritenersi integrato il presupposto per l'adempimento dell'obbligazione subordinata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1285, Cod. Civ. art. 1288, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)