Sez. L, Sentenza n. 8324 del 29/07/1995 (Rv. 493479 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Lettera della società datrice di lavoro - Interpretazione come intimazione di licenziamento - Accertamento del giudice del merito secondo il criterio letterale - Inammissibilità in cassazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
L'Interpretazione di una dichiarazione negoziale va condotta anzitutto in base alle parole che compongono la formulazione letterale della dichiarazione medesima, da cui va rilevata l'intenzione del dichiarante, se si tratta di dichiarazione negoziale unilaterale. Ove rispettoso di tale criterio ermeneutico ed immune da vizi logici e giuridici è, perciò, incensurabile in sede di legittimità l'accertamento del giudice del merito che abbia ravvisato in una lettera della società datrice di lavoro un'intimazione di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo (soggettivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)