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Sez. 3, Sentenza n. 3929 del 02/12/1974 (Rv. 372491 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - MODALITA - SUPERFLUITA DI FRASI O PAROLE SINGOLE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372491-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - MODALITA - SUPERFLUITA DI FRASI O PAROLE SINGOLE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

L'interpretazione di una dichiarazione negoziale va condotta in base alle parole che compongono la formulazione letterale della dichiarazione medesima, da cui va rilevata l'intenzione del dichiarante, se si tratta di dichiarazione negoziale unilaterale, o la comune intenzione delle parti, se si tratta di dichiarazione bilaterale o plurilaterale. Nel processo interpretativo, da condursi secondo questo criterio fondamentale, il giudice deve tener conto di tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, collegando e raffrontando tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato; e puo negare valore a singole frasi o a singole parole solo quando gli risulti con certezza, da elementi interpretativi precisi e indiscutibili, che siano sovrabbondanti od inutili, dovendo, invece, in Mancanza di tale certezza, attribuire ad ogni frase o parola il significato che e loro proprio ed utilizzarlo, ai fini ermeneutici, insieme al significato proprio delle altre frasi o parole che compongono la dichiarazione negoziale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)