Sez. 2, Sentenza n. 3539 del 25/06/1979 (Rv. 399951 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO DELLE RAGIONI DETERMINANTI LA COMPETENZA NON ESAMINATA NELLA SENTENZA DENUNCIATA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO DELLE RAGIONI DETERMINANTI LA COMPETENZA NON ESAMINATA NELLA SENTENZA DENUNCIATA.*
Nel procedimento per regolamento di Competenza la Corte di Cassazione esercita il proprio Sindacato con piena potesta ed autonomia di giudizio rispetto alla pronuncia impugnata, in base a tutti gli elementi di fatto acquisiti e puo rilevare, anche d'ufficio, le ragioni che determinano la Competenza o l'incompetenza del giudice adito, anche se non siano state oggetto di esame nella sentenza impugnata o non siano state dal ricorrente dedotte nell'istanza di regolamento di Competenza. (Conf 3438/75, mass n 377598).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)