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Sez. 2, Sentenza n. 3539 del 25/06/1979 (Rv. 399951 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO DELLE RAGIONI DETERMINANTI LA COMPETENZA NON ESAMINATA NELLA SENTENZA DENUNCIATA.*
Stato
decisa il 1979-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399951-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO DELLE RAGIONI DETERMINANTI LA COMPETENZA NON ESAMINATA NELLA SENTENZA DENUNCIATA.*

Nel procedimento per regolamento di Competenza la Corte di Cassazione esercita il proprio Sindacato con piena potesta ed autonomia di giudizio rispetto alla pronuncia impugnata, in base a tutti gli elementi di fatto acquisiti e puo rilevare, anche d'ufficio, le ragioni che determinano la Competenza o l'incompetenza del giudice adito, anche se non siano state oggetto di esame nella sentenza impugnata o non siano state dal ricorrente dedotte nell'istanza di regolamento di Competenza. (Conf 3438/75, mass n 377598).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)