Sez. 4 - , Sentenza n. 17659 del 14/02/2019 Ud. (dep. 29/04/2019) Rv. 276085 - 02
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Nullità del decreto penale – Deduzione in appello - Interesse all' impugnazione – Valutazione con riguardo alle statuizioni della sentenza di primo grado – Necessità – Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di procedimento per decreto, ove con l'atto di appello venga fatta valere la nullità del decreto penale revocato nel giudizio conseguente all'opposizione, l'interesse all'impugnazione deve essere valutato con riferimento alle statuizioni della sentenza di primo grado, assorbente il decreto, e non con riguardo alle statuizioni contenute nel decreto penale di condanna. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello che aveva escluso l'interesse dell'imputato a dedurre la nullità del decreto penale di condanna per l'omesso avviso della facoltà di richiedere la messa alla prova, non considerando che l'esito positivo della stessa avrebbe precluso al giudice di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza infatti del Prefetto a norma dell'art. 224, comma terzo, cod. strada).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Cod. Strada art. 187, Cod. Strada art. 224 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)