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Sez. 4, Sentenza n. 39107 del 08/07/2016 Cc. (dep. 20/09/2016) Rv. 267608 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Guida in stato di ebbrezza - Messa alla prova ex art. 168 ter cod. pen. - Estinzione del reato - Sospensione della patente di guida - Competenza - Giudice - Esclusione - Prefetto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267608-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono bis e 187, comma ottavo bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 ter, Cod. Strada art. 186 com. 9 n. 2, Cod. Strada art. 187 com. 8 n. 2, Cod. Strada art. 224 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)