Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23458 del 10/11/2011 (Rv. 620163 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Giudice di pace - Riassunzione della causa a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio - Sentenza di incompetenza del secondo giudice - Impugnazione della parte - Appello - Ammissibilità - Oggetto - Contestazione dei criteri applicati - Legittimità - Contestazione riguardante il solo mancato esercizio della facoltà di sollevare conflitto - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE
La sentenza con la quale il giudice di pace - adito a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio emessa da altro giudice di pace - abbia a sua volta declinato la propria competenza a favore di altro giudice, senza sollevare conflitto a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., non essendo impugnabile dalla parte con regolamento di competenza, può essere appellata, nei limiti e secondo le previsioni dell'art. 339 cod. proc. civ., contestando i criteri applicati per la dichiarazione di incompetenza, ma non in relazione al solo profilo del mancato esercizio della facoltà da parte del giudice di pace di sollevare conflitto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)