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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23458 del 10/11/2011 (Rv. 620163 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Giudice di pace - Riassunzione della causa a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio - Sentenza di incompetenza del secondo giudice - Impugnazione della parte - Appello - Ammissibilità - Oggetto - Contestazione dei criteri applicati - Legittimità - Contestazione riguardante il solo mancato esercizio della facoltà di sollevare conflitto - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620163-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE

La sentenza con la quale il giudice di pace - adito a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio emessa da altro giudice di pace - abbia a sua volta declinato la propria competenza a favore di altro giudice, senza sollevare conflitto a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., non essendo impugnabile dalla parte con regolamento di competenza, può essere appellata, nei limiti e secondo le previsioni dell'art. 339 cod. proc. civ., contestando i criteri applicati per la dichiarazione di incompetenza, ma non in relazione al solo profilo del mancato esercizio della facoltà da parte del giudice di pace di sollevare conflitto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)