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Sez. 1 - , Ordinanza n. 7520 del 25/03/2020 (Rv. 657422 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Termine dimezzato per impugnare – Art. 35 bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 – Domanda ritenuto manifestamente infondata dal questore – Applicabilità - Domanda dichiarata manifestamente infondata dalla commissione territoriale - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657422-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, il termine ridotto di quindici giorni per proporre l'impugnazione avverso il provvedimento di diniego reso dalla commissione territoriale, previsto dall'art. 35 bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, si applica soltanto nelle ipotesi in cui il procedimento amministrativo abbia seguito l'iter acceleratorio previsto dall'art. 28 bis, comma 2, del d.lgs. cit., vale a dire nel caso di domanda ritenuta manifestamente infondata dal questore, e non già quando si tratti di decisione della commissione territoriale assunta all'esito di una procedura ordinaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis com. 2, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 2, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)