Sez. 1, Ordinanza n. 18860 del 12/07/2019 (Rv. 654665 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Diniego della commissione territoriale per manifesta infondatezza della domanda - Omessa indicazione nel provvedimento del termine dimidiato per impugnare - Notificazione tardiva del ricorso - Inammissibilità - Esclusione - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, e stante la generale previsione di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c., non va dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza adottato dalla commissione territoriale, la quale abbia omesso di indicare, tra i casi nei quali il termine d'impugnazione ordinario di giorni trenta è dimezzato, anche quello dell'impugnazione del detto rigetto, dovendosi riconoscere la scusabilità dell'errore in cui è incorso il destinatario del provvedimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 10, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)