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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 28 maggio 1970, cause riunite C-19/69, C-20/69, C-25/69 e C-30/69

Decisione
decisa il 1970-05-28
ECLI
ECLI:EU:C:1970:47

Epigrafe

Nelle cause riunite 19-69 DENISE RICHEZ-PARISE, residente in Parigi, 12, Villa Wagram-Saint-Honoré 20-69 ANDRÉ SAUDRAY, residente in Sainte-Marie-de-Ré (Francia), 17, rue de la Grange 25-69 FRANÇOISE PADIEU, residente in Tours (Francia), 2 bis, rue de la Pazoche 30-69 HANNA SERMAN, residente in Parigi, 22, rue des Morillons tutti dipendenti delle Comunità europee, con l'avv. Jacques Mercier, del Foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Georges Margue, 20, rue Philippe-II, ricorrenti, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, signor Pierre Lamoureux, in qualità di agente, e con comicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Emile Reuter, 5, boulevard Royal, convenuta, cause aventi ad oggetto : 1) per quanto riguarda le pensioni contemplate dall'articolo 5 del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, la domanda che si torni all'interpretazione data in un primo tempo dalla CEE, e che si inviti l'amministrazione a liquidare le spettanze dei ricorrenti secondo quest'interpretazione; 2) nelle cause 19-69 e 20-69 : in subordine, per il caso che la domanda principale non venga accolta, l'annullamento delle decisioni 20 giugno 1968, con cui la Commissione delle CC.EE. poneva fine ai rispettivi rapporti di lavoro dei ricorrenti, e la loro reintegrazione nello stato giuridico in cui si trovavano al momento della cessazione dal servizio ; nelle cause 25-69 e 30-69 : in subordine, per il caso che la domanda principale non venga accolta, l'annullamento delle decisioni 20 giugno 1968, con cui la Commissione delle CC.EE. poneva fine ai rispettivi rapporti di lavoro delle ricorrenti, e la condanna della CEE a corrispondere loro, quale indennizzo, una somma pari a tre anni di stipendio, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: R. Monaco, presidente di Sezione; A. M. Donner (relatore) e J. Mertens de Wilmars, giudici; K. Roemer, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
I fatti che sono all'origine della controversia e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue: A norma dell'articolo 5 del regolamento 259/68, il dipendente che è stato oggetto di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio, ai sensi dell'articolo 4, ha diritto, per un periodo di sei mesi dalla data in cui ha lasciato effettivamente il servizio, ad un'indennità mensile pari alla sua ultima retribuzione e, per un certo periodo successivo, ad una indennità mensile decrescente.
paragrafo 2
L'articolo 5, n. 7, 4o comma, stabilisce che, al termine di questo periodo, il diritto alla pensione è acquisito senza che si applichi al dipendente la riduzione prevista all'articolo 9 dell'allegato VIII allo statuto, purché egli abbia raggiunto l'età di 55 anni.
paragrafo 3
L'articolo 6 prevede che il dipendente, il quale sia stato oggetto del provvedimento di cui all'articolo 4, n. 1, e non abbia compiuto 11 anni di servizio, può rinunciare definitivamente a far valere il proprio diritto alla pensione, nel qual caso egli fruisce di un'indennità da determinarsi in base all'articolo 12 dell'allegato VIII dello statuto. Il dipendente che intenda optare per l'applicazione di tali disposizioni è tenuto a rendere nota la sua scelta entro i sei mesi successivi alla data della notifica del provvedimento di cessazione definitiva dal servizio, di cui all'articolo 4.
paragrafo 4
Il 5 marzo 1968, il presidente della Commissione inviava al personale una comunicazione, nella quale era detto che le domande intese ad ottenere l'applicazione dell'articolo 4 del regolamento 259/68 avrebbero dovuto essere inviate, entro il 6 aprile 1968, alla Direzione generale amministrazione, e precisava che «per informazioni sui diritti pecuniari derivanti dall'applicazione di tali disposizioni speciali, essi (avrebbero potuto) rivolgersi agli uffici competenti dell'amministrazione» (seguivano i nomi dei dipendenti incaricati di dare queste informazioni).
paragrafo 5
Alla fine di marzo 1968, ì ricorrenti chiedevano a questi uffici competenti di effettuare un calcolo approssimativo dei loro rispettivi diritti pecuniari. Questo calcolo era basato, in particolare, su un'interpretazione dell'articolo 5, n. 7, 4o comma, del regolamento 259/68, secondo la quale il diritto a pensione senza riduzione sarebbe stato acquisito — in ogni caso — all'età di 55 anni.
paragrafo 6
I ricorrenti chiedevano allora — il 1o aprile 1968 (sig.ra Richez-Parise), il 21 marzo 1968 (sig. Saudray), il 26 marzo 1968 (sig. ra Padieu) e l'11 marzo 1968 (sig. ra Serman) — che venisse adottato nei loro confronti un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio.
paragrafo 7
Il 29 maggio 1968, con lettera circolare, indirizzata però individualmente a ciascuno dei richiedenti, il Direttore generale del personale e dell'amministrazione comunicava loro che la Commissione si era pronunciata in senso favorevole sulle loro domande, e precisava ch'essi avrebbero ricevuto in un secondo momento dei prospetti esplicativi circa le loro spettanze.
paragrafo 8
Il 21 giugno 1968, il Direttore generale notificava ufficialmente ai ricorrenti che la Commissione aveva deciso, nella riunione del 20 giugno, di porre fine ai loro rapporti di lavoro a norma dell'articolo 4 del regolamento 259/68, con effetto dal 1o ottobre 1968. Egli segnalava altresì ai ricorrenti ch'essi avrebbero potuto ottenere dai suoi collaboratori ulteriori chiarimenti circa la loro situazione pecuniaria.
paragrafo 9
In data 13 gennaio 1969 (sig.ra Richez-Parise), 4 dicembre 1968 (sig. Saudray), 22 novembre 1968 (sig.ra Padieu) e 27 gennaio 1969 (sig.ra Serman), i ricorrenti ricevevano dal Direttore generale del personale e dell'amministrazione una lettera il cui oggetto era il seguente : «Avviso di liquidazione dell'indennità di cui all'articolo 5 del regolamento del Consiglio n. 259/68». Oltre al computo dell'indennità mensile contemplata dall'articolo 5, n. 1, lettera b), questa lettera conteneva la precisazione che il diritto alla pensione senza riduzione sarebbe stato da loro acquisito all'età di 60 anni.
paragrafo 10
I ricorrenti, ad eccezione del sig. Saudray, chiedevano per iscritto all'amministrazione di trasmettere loro il prospetto esplicativo preannunciato nella lettera 29 maggio 1968, il quale avrebbe dovuto, secondo loro, chiarire soprattutto la questione dell'opzione prevista dall'articolo 6 del regolamento 259/68. Questo prospetto, contenente calcoli relativi all'eventuale indennità sostitutiva della pensione, veniva trasmesso soltanto alla sig.ra Padieu, il 21 gennaio 1969. Infine, essendo scaduto, il31 dicembre 1968, il termine previsto dall'articolo 6 del regolamento 259/68, i quattro ricorrenti ritenevano di aver optato per il regime della pensione.
paragrafo 11
Essi inviavano al direttore generale, il 15 gennaio 1969 (sig.ra Richez-Parise), il 26 dicembre 1968 (sig. Saudray), il 15 febbraio 1969 (sig.ra Padieu) ed il 27 febbraio 1969 (sig.ra Serman), un reclamo ai sensi dell'articolo 90 dello statuto, reclamo inteso a far riconoscere che il diritto alla pensione senza riduzione sarebbe stato acquisito all'età di 55 anni. La sig.ra Richez-Parise e il sig. Saudray chiedevano inoltre, in — mancanza di una decisione in tal senso, l'annullamento della decisione della Commissione 20 giugno 1968, con la conseguente reintegrazione in servizio.
paragrafo 12
Poiché l'amministrazione non rispondeva ai rispettivi reclami nel termine di due mesi, gl'interessati hanno proposto ricorso alla Corte di giustizia, il 21 aprile 1969 (sig.ra Richez-Parise), il 23 aprile 1969 (sig. Saudray), il 10 giugno 1969 [sig.ra Padieu) e il 24 giugno 1969 (sig.ra Serman).
paragrafo 13
La fase scritta si è svolta ritualmente. Con ordinanza 1o ottobre 1969, la Corte (Prima Sezione) ha disposto la riunione delle cause ai fini del procedimento e della sentenza.
paragrafo 14
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, essa ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 15
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 17 febbraio 1970.
paragrafo 16
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 22 aprile 1970.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
I ricorrenti concludono che la Corte voglia :
paragrafo 2
Per quanto riguarda le pensioni contemplate dall'articolo 5 del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, ripristinare l'interpretazione data in un primo tempo dalla CEE ed invitare l'amministrazione a liquidare le loro spettanze secondo quest'interpretazione ;
paragrafo 3
nelle cause 19-69 e 20-69 : in subordine, per il caso che la domanda non venga accolta, annullare le decisioni 20 giugno 1968, con cui la Commissione della CEE ha posto fine ai rapporti di lavoro dei ricorrenti, e sancire quindi ch'essi riacquistano lo stesso stato giuridico di cui godevano al momento della cessazione dal servizio: nelle cause 25-69 e 30-69 : in subordine, per il caso che la domanda non possa venire accolta, annullare le decisioni 20 giugno 1968, con cui la Commissione della CEE ha posto fine ai rapporti di lavoro delle ricorrenti, e condannare quindi la CEE a corrispondere loro, quale indennizzo, una somma pari, rispettivamente, a tre anni di stipendio; porre le spese a carico della convenuta.
paragrafo 4
La convenuta conclude che la Corte voglia :
paragrafo 5
nelle cause 19-69 e 20-69 : 1o respingere il ricorso in ogni sua parte, in quanto irricevibile e, comunque, infondato; 2o porre le spese a carico dei ricorrenti ; nelle cause 25-69 e 30-69 : 1o respingere il primo capo della domanda formulata in via principale, in quanto irricevibile e, comunque, infondato; 2o respingere la domanda d'annullamento della decisione della Commissione 20 giugno 1968, contenuta nel secondo capo della domanda formulata in subordine, in quanto irricevibile e, comunque, infondata; 3o porre le spese a carico delle ricorrenti.
paragrafo 6
Nella replica, i ricorrenti nelle cause 19-69 e 20-69 hanno rinunciato alla domanda di reintegrazione, ed hanno concluso che la Corte voglia, in subordine, condannare la CEE a corrispondere loro, a titolo di risarcimento danni, una somma pari a tre anni di stipendio.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue :

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità

paragrafo 1
La convenuta contesta la ricevibilità delle varie conclusioni contenute nei ricorsi :
paragrafo 2
a) Quanto alla domanda rivolta alla Corte, di ripristinare, per quanto riguarda le pensioni contemplate dall'articolo 5 del regolamento del Consiglio 259/68, l'interpretazione data in un primo tempo dalla CEE, una facoltà del genere non rientra, secondo la convenuta, nelle competenze spettanti alla Corte nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 91 dello statuto: la Corte, infatti, dovrebbe in tal caso statuire circa l'interpretazione di norme che non hanno ancora avuto applicazione in concreto. Al riguardo, la convenuta aggiunge che «l'avviso di liquidazione dell'indennità di cui all'articolo 5 del regolamento del Consiglio 259/68» riguardava soltanto la liquidazione dei diritti allora acquisiti (indennità mensile), e non poteva assolutamente riferirsi alla liquidazione dei diritti a pensione, per il momento futuri ed incerti, cosicché l'avviso suddetto non può, a suo parere, essere considerato una decisione impugnabile, che contenga disposizioni relative ai diritti controversi. Nella replica, i ricorrenti osservano che la prima frase dell'avviso di cui sopra è del seguente tenore : «Mi pregio comunicarle qui di seguito le sue spettanze, quali risultano dall'applicazione dell'articolo 5 del regolamento del Consiglio 259/68, e delle norme statutarie attualmente in vigore». mentre, d'altra parte, l'avviso stabilisce esattamente la data dalla quale sarebbe stato acquisito il diritto alla pensione d'anzianità. Questi documenti, notificati ufficialmente, sono in realtà delle decisioni che definiscono, in linea di principio, il diritto alla pensione, anche se l'effettiva liquidazione dovrà avvenire in futuro. Nel chiedere alla Corte di ripristinare l'interpretazione dell'articolo 5 data in un primo tempo dalla Commissione, i ricorrenti non hanno affatto preteso, quindi, che la Corte superasse i limiti della giurisdizione di merito, attribuitale dall'articolo 91 dello statuto. Nella controreplica, la convenuta ammette che il tenore della sentenza 10 dicembre 1969, emessa nella causa 32-68, apporta un elemento nuovo, tale da invalidare gli argomenti dedotti a sostegno della sua tesi, secondo cui il ricorso contro l'avviso di cui trattasi è irricevibile. b) La convenuta sostiene che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il secondo punto del primo capo della domanda («e invitare l'amministrazione a liquidare le loro spettanze secondo quest'interpretazione») è irricevibile, in quanto si chiede alla Corte di fare ingiunzioni alla Commissione, il che esula dai compiti e dalla competenza della Corte. Richiamandosi alla sentenza della Corte nella causa 18-63 (Raccolta X-1964, pag. 163 e segg.), i ricorrenti oppongono che l'articolo 176 del trattato CEE consente alla Corte di rivolgere ingiunzioni all'amministrazione, affinché questa prenda i provvedimenti necessari per dare esecuzione alle sentenze pronunziate dalla Corte stessa. c) Secondo la convenuta, il secondo capo della domanda è irricevibile, in quanto l'impugnazione delle decisioni della Commissione 20 giugno 1968 è stata effettuata fuori termine (art. 91 dello statuto). La convenuta precisa inoltre che i reclami presentati a norma dell'articolo 90 dai ricorrenti Richez-Parise e Saudray non possono far decorrere nuovamente i termini stabiliti per il ricorso giurisdizionale, in quanto gli stessi ricorsi amministrativi sono stati proposti dopo la scadenza del termine prescritto. La convenuta assume, d'altra parte, che i ricorrenti, non avendo precisato nei ricorsi i motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento della decisione della Commissione, non si sono attenuti alle disposizioni dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia. Nella replica, 1 ricorrenti ribattono di chiedere l'annullamento delle suddette decisioni solo come conseguenza dell'annullamento delle decisioni relative alla fissazione dei loro diritti a pensione; l'annullamento delle decisioni del 20 giugno non è quindi che un elemento della riparazione richiesta, il che spiega il fatto ch'esse non sono state impugnate entro il termine previsto dallo statuto. Nella controreplica, la convenuta insiste sull'irricevibilità delle domande e dichiara incomprensibili e contraddittorie le risposte contenute nella replica.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › Sul primo capo della domanda

punto 1
A sostegno della domanda d'annullamento dell'«avviso di liquidazione dell'indennità di cui all'articolo 5 del regolamento del Consiglio 259/68», inviato a ciascuno dei ricorrenti, questi deducono il motivo di violazione di diritti Quesiti. Riguardo all'articolo 5, n. 7, 4o comma, del regolamento 259/68, i ricorrenti assumono che l'interpretazione da loro sostenuta è quella che la stessa Commissione ne aveva dato in un primo tempo. Ciò risulta, fra l'altro, dal fatto che la norma era stata interpretata in tal senso dagli uffici espressamente a ciò designati dal presidente della Commissione, nonché da una relazione sullo svolgimento dei lavori per l'applicazione del regolamento 259/68, inviata il 24 luglio 1968 dal Direttore generale del personale e dell'amministrazione ai capi gabinetto, relazione in cui si afferma che, di fronte ai dubbi sorti a proposito dell'interpretazione da darsi all'articolo 5, n. 7, 4o comma, del suddetto regolamento, la Commissione «ha deciso di orientarsi verso una interpretazione … che consenta di dare soddisfazione agl'interessati». Ora, la decisione dei ricorrenti di chiedere spontaneamente l'applicazione di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio è stata determinata essenzialmente dai vantaggi finanziari eccezionali, connessi in particolare al regime della pensione. Modificando l'interpretazione della norma in questione, in epoca assai posteriore alla presentazione delle domande ed alle decisioni che ponevano fine ai rispettivi rapporti di lavoro, l'amministrazione ha leso gravemente i diritti quesiti dei ricorrenti. Nel controricorso, la convenuta svolge dapprima alcune argomentazioni per giustificare l'interpretazione dell'articolo 5 da lei in definitiva adottata, e contesta poi il fatto che i ricorrenti possano vantare dei diritti quesiti.
punto 2
Vizi di forma Le ricorrenti nelle cause 19-69, 25-69 e 30-69 sostengono inoltre, negli atti introduttivi, che la Commissione ha agito in modo tale che il regolamento 259/68 non ha potuto essere normalmente applicato. Infatti, avendo ricevuto l'avviso di liquidazione soltanto nel mese di gennaio 1969, esse hanno potuto esercitare, con piena cognizione di causa, l'opzione offerta loro dall'articolo 6 del suddetto regolamento solo quando il termine (31 dicembre 1968) era ormai scaduto. Ciò è in contrasto con un principio generale di diritto amministrativo, secondo il quale la pubblica amministrazione non può chiedere ad un proprio dipendente di esercitare un diritto previsto dalla legge, senza avergli dato in precedenza esaurienti informazioni sugli effetti che ne derivano. Secondo la convenuta, un siffatto principio generale di diritto amministrativo, cui del resto le parti si richiamano senza peraltro fornire alcun elemento di prova, non esiste. Al riguardo la convenuta osserva che la nozione di «Fürsorgepflicht» è propria essenzialmente del diritto tedesco ed è ignota al diritto degli altri Stati membri. La convenuta assume ancora che, dal testo dell'articolo 6, n. 2, 1o comma, del regolamento 259/68 (a norma del quale il termine di decadenza decorre dalla data della notifica del provvedimento relativo alla cessazione definitiva dal servizio, non già da quella della notifica d'informazioni esaurienti sulle conseguenze dell'opzione), risulta che la tesi dei ricorrenti è infondata. Nella replica, le ricorrenti sostengono che quando vengono adottate misure eccezionali, come il regolamento 259/68, è logico che la Commissione dia le informazioni necessarie per consentire agli interessati di valutare le conseguenze della loro scelta. È, del resto, quanto la Commissione ha fatto, con tanto ritardo, tuttavia, che i ricorrenti si sono trovati ormai fuori termine per esercitare l'opzione prevista dall'articolo 6. La convenuta, nella controreplica ribadisce le proprie tesi ed insiste sul fatto ch'essa non era tenuta a dare le informazioni richieste.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › Sul primo capo della domanda › a) Interpretazione dell'articolo 5, n. 7, 4o comma, del regolamento 259/68

paragrafo 1
In proposito, la convenuta assume, fra l'altro, che dal testo stesso della norma risulta che, ai fini della sua applicazione, il raggiungimento del 55o anno di età dev'essere anteriore alla fine del periodo in cui si percepisce l'indennità; in realtà, l'interpretazione pretesa dai ricorrenti corrisponderebbe ad una formula del tipo «… quando raggiungerà l'età di 55 anni», non già a quella adottata dalla norma in questione «… purché egli abbia raggiunto l'età di 55 anni»; ciò è confermato dal raffronto tra la formula usata nella norma in questione e quelle dell'articolo 50, 5o comma, dello statuto e dell'articolo 9 dell'allegato VIII allo statuto; infine, il n. 8 dell'articolo 5 del regolamento 259/68 non avrebbe senso, se il n. 7, 4o comma, non fosse interpretato come indicato dalla Commissione; intatti, il «qualora» col quale inizia il n. 8 implica che si tratti di una condizione, la quale non sempre sarà realizzata, mentre, secondo l'interpretazione sostenuta dai ricorrenti, il diritto a pensione sarebbe sempre acquisito prima del raggiungimento del 60o anno di età.
paragrafo 2
Nella replica, i ricorrenti contestano l'interpretazione data dalla convenuta, sostenendo, fra l'altro, che :
paragrafo 3
il testo della norma in questione pone come condizione per l'acquisto del diritto alla pensione senza riduzione il solo fatto di aver raggiunto l'età di 55 anni; l'interpretazione data dalla convenuta porta a una discriminazione tra i dipendenti che, alla fine del periodo in cui viene percepita l'indennità, abbiano già raggiunto o superato i 55 anni, e i dipendenti che, a quella data, non abbiano ancora raggiunto tale età; nel 1967, la Commissione ha applicato l'articolo 5, 5o comma, dello statuto (norma cui attualmente si richiama per avvalorare la propria interpretazione dell'articolo 5 del regolamento 259/68) in senso perfettamente conforme a quello voluto dai ricorrenti ; il «qualora», col quale inizia l'articolo 5, n. 8, del regolamento 259/68, significa soltanto che il provvedimento eccezionale contemplato al numero precedente si applica solo ai destinatari del regolamento 259/68.
paragrafo 4
Nella controreplica, la convenuta sostiene che :
paragrafo 5
nella loro interpretazione dell'articolo 5, i ricorrenti trascurano l'inizio di tale disposizione : «al termine di questo periodo …»; essi non tengono conto delle considerazioni di carattere sociale che hanno ispirato questa norma, il cui scopo è quello di venire incontro ai dipendenti anziani, che abbiano tratto i loro mezzi di sussistenza dall'impiego presso le Comunità almeno fino ai 55 anni e che, per ragioni di età, avrebbero enormi difficoltà a trovare un nuovo impiego; il caso verificatosi nel 1967 era dovuto ad un errore, cui si è rimediato con una successiva decisione; l'interpretazione data dai ricorrenti alla parola «qualora», usata al n. 8, renderebbe completamente inutile questa parte della norma.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › Sul primo capo della domanda › b) Diritti quesiti

paragrafo 1
La convenuta assume innanzitutto che, anche se i chiarimenti forniti ai ricorrenti alla fine del marzo 1968 dovessero essere considerati delle decisioni, cioè atti che abbiano loro attribuito dei diritti, essa avrebbe sempre potuto — in conformità alla giurisprudenza della Corte sulla revoca di atti illegittimi (cause riunite 7-56 e 3-7-57, Raccolta III — 1957, pag. 81 e segg.), e all'articolo 41 dell'allegato VIII allo statuto, per quanto riguarda in particolare i diritti a pensione — revocare tali decisioni, all'inizio del 1969, qualora esse si fossero nel frattempo rivelate illegittime.
paragrafo 2
Ora, lungi dall'essere delle decisioni individuali costitutive di diritti, i chiarimenti forniti alla fine di marzo ai ricorrenti erano dati a titolo indicativo e senza impegno per la Commissione, com'è stato espressamente ricordato da un avviso ufficiale pubblicato nel Supplemento al n. 16 del Bollettino per il personale, del 16 aprile 1968.
paragrafo 3
La convenuta rileva inoltre altri fattori che avrebbero dovuto mettere in guardia i ricorrenti di fronte ai detti chiarimenti :
paragrafo 4
il fatto che la circolare maggio 1968, inviata a tutti i dimissionari, precisava che i destinatari avrebbero in seguito ricevuto un prospetto esplicativo per essere informati dei loro diritti pecuniari, il che mostrava chiaramente che, nelle intenzioni della Commissione, i chiarimenti forniti alla fine di marzo non dovevano essere considerati come decisioni ; il fatto che, nella relazione 24 luglio 1968 sullo svolgimento dei lavori per l'applicazione del regolamento 259/68 — relazione di cui sembra che i ricorrenti siano venuti a conoscenza — si fa menzione di dubbi circa l'interpretazione del regolamento.
paragrafo 5
Infine, la convenuta osserva che, sebbene sia possibile valutare i motivi determinanti che hanno indotto i ricorrenti a optare per la cessazione definitiva dal servizio, i vantaggi offerti in tal caso dal regolamento 259/68 non si limitano ad uno speciale regime pensionistico, ma comprendono anche, fra l'altro, determinate indennità, la copertura dei rischi di malattia, ecc.
paragrafo 6
Nella replica, i ricorrenti persistono nel loro punto di vista, assumendo fra l'altro che :
paragrafo 7
benché si possa contestare il diritto dell'amministrazione di modificare l'interpretazione di certi testi a seconda delle necessità inerenti al proprio funzionamento, essa non può tuttavia compiere atti con effetto retroattivo ; modificando l'interpretazione del regolamento 259/68, la Commissione ha usurpato le competenze del Consiglio a modificare il regolamento, qualora ciò si dimostri necessario; l'articolo 41 dell'allegato VIII allo statuto è irrilevante ai fini della presente controversia, in quanto il 1o comma di questo articolo si riferisce ad errori od omissioni relativi alle cifre, ma non al principio, mentre il 2o comma presuppone che le pensioni vengano corrisposte, perché possano essere modificate o soppresse; i ricorrenti non hanno mai sostenuto che i calcoli da essi ricevuti alla fine di marzo avessero valore di decisione; si trattava, tuttavia, di chiarimenti sui quali si poteva fare affidamento, perché forniti da uffici competenti espressamente designati dalla Commissione, chiarimenti che sono stati un fattore determinante nella decisione dei ricorrenti di chiedere la cessazione definitiva dal servizio ; la convenuta non può richiamarsi all'avviso pubblicato nel Bollettino del personale, poiché detto avviso non è stato notificato personalmente ai dipendenti interessati.
paragrafo 8
Nella prima parte della controreplica, la convenuta respinge l'assunto che la Commissione abbia tenuto un comportamento illecito. Essa ha provveduto a dare ai dipendenti i chiarimenti necessari, facendo presente il loro carattere puramente indicativo. I dipendenti, se ritenevano che i chiarimenti stessi non fossero abbastanza precisi, avrebbero potuto astenersi dal sollecitare la cessazione definitiva dal servizio.
paragrafo 9
Del resto, la pretesa che l'opzione venisse esercitata con piena cognizione di causa non tiene conto del fatto che l'alternativa, cioè la possibilità di rimanere in servizio presso la Comunità, non era, a sua volta, affatto chiara e precisa per quanto riguarda le conseguenze da essa derivanti, ma implicava molti incerti connessi sia alla modifica della posizione statutaria, sia allo sviluppo della carriera.
paragrafo 10
La convenuta rileva inoltre che :
paragrafo 11
i calcoli forniti nel marzo 1968 non costituivano una decisione avente effetti giuridici; la censura, secondo cui la posizione adottata-dalla Commissione equivarrebbe ad una modifica delle norme statutarie e costituirebbe perciò un'usurpazione della competenza del Consiglio, è basata sull'inesatta conoscenza dell'ordinamento giuridico comunitario e confonde tra modifica dell'interpretazione e modifica dei testi ; se l'articolo 41 dell'allegato VIII allo statuto permette di modificare pensioni già concesse, a maggior ragione è possibile decidere di non corrispondere pensioni che non siano state ancora liquidate o concesse.
paragrafo 12
Nella fase orale, le parti hanno ripreso e sviluppato. gli argomenti già svolti nelle memorie. I ricorrenti hanno sostenuto, ad esempio, che, anche ammettendo che l'amministrazione non sia tenuta a fornire ai propri dipendenti, ai quali essa offre la possibilità di un opzione, chiarimenti vincolanti sulle conseguenze di quest'ultima, è incontestabile che, qualora effettivamente lo faccia, essa non può, modificando in un secondo tempo il suo parere, ledere i diritti quesiti di coloro che, nel frattempo, abbiano esercitato la detta opzione basandosi su tali chiarimenti. È inammissibile che l'amministrazione possa sottrarsi all'osservanza di questo principio, invocando al riguardo l'oscurità di un testo alla cui elaborazione essa ha, quanto meno, partecipato.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › Sul secondo capo della domanda: conclusioni in subordine

paragrafo 1
Negli atti introduttivi, questo capo della domanda non è stato oggetto di un'espressa motivazione.
paragrafo 2
Nei controricorsi, la convenuta ne ha perciò eccepito l'irricevibilità, in quanto mancano precisi mezzi o argomenti a sostegno. Essa assume, per contro, che le proprie decisioni non sono inficiate da alcun vizio. Anche le domande di risarcimento vanno quindi respinte.
paragrafo 3
Nella replica, i ricorrenti precisano che l'annullamento delle decisioni 20 giugno 1968 è richiesto solo a titolo di riparazione del danno, mentre dette decisioni non vengono impugnate nei loro elementi intrinseci.
paragrafo 4
Pur dichiarandosi perplessa circa il significato, la portata ed il valore di questo secondo capo della domanda, la convenuta assume, nella controreplica, che :
paragrafo 5
la domanda contiene una contraddizione evidente e incontestabile, in quanto l'annullamento delle decisioni di cui trattasi dovrebbe implicare, de jure, la reintegrazione dei ricorrenti, mentre questi dichiarano la loro volontà di non essere reintegrati in servizio; non è stato mai affermato il principio per cui, in diritto pubblico, la circostanza che una domanda sia viziata da errore implica l'illegittimità dell'atto compiuto in base a tale domanda: la giurisprudenza amministrativa francese riconosce un effetto del genere soltanto nel caso di costrizione che abbia privato il richiedente della sua libertà di valutazione ; la domanda di risarcimento è infondata, in quanto la Commissione non ha commesso alcun illecito di cui debba rispondere; in particolare, il fatto di aver fornito, tramite i suoi uffici, informazioni errate non può implicare la responsabilità della Commissione, e quindi della Comunità, dal momento che era stato espressamente sottolineato il carattere indicativo di tali informazioni ; in proposito, è opportuno richiamare la giurisprudenza francese e quella tedesca, che non ammettono la responsabilità dell'amministrazione nel caso ch'essa abbia fornito informazioni inesatte; comunque, la domanda è prematura, in quanto il danno non può verificarsi che dal momento in cui i ricorrenti raggiungano l'età di 55 anni; infine, 1 pretesi danni sono dovuti esclusivamente alla negligenza dei ricorrenti, i quali non hanno tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, ed in ispecie di quanto dispone l'articolo 41 dell'allegato VIII dello statuto.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Coi ricorsi depositati in cancelleria, rispettivamente, il 21 aprile 1969, il 23 aprile 1969, il 10 giugno 1969 e il 24 giugno 1969, i ricorrenti hanno chiesto alla Corte, in via principale, di annullare gli «avvisi di liquidazione dell'indennità di cui all'articolo 5 del regolamento 259/68» e, in subordine, di condannare le Comunità al risarcimento del danno derivante da un loro illecito.

SENTENZA › In diritto › La domanda d'annullamento › Sulla ricevibilità

paragrafo 2
3/4 Se è vero, come sostiene la convenuta, che nell'ambito dell'articolo 91 dello statuto la Corte non può pronunciarsi in astratto sull'interpretazione di una determinata norma dello statuto del personale, nella fattispecie il ricorso è diretto innanzitutto contro i suddetti avvisi. Questi hanno lo scopo di precisare in modo definitivo i diritti pecuniari spettanti ai ricorrenti in base alle disposizioni del regolamento 259/68.
paragrafo 3
5/6 Risulta dal loro tenore che l'autorità che ha il potere di nomina intendeva fissare, con tali avvisi, le somme ch'essa s'impegnava a corrispondere ai ricorrenti a certe date stabilite. Trattandosi quindi di atti che possono ledere i ricorrenti, i ricorsi sono ricevibili.
punto 2
Si chiede alla Corte, per quanto riguarda le pensioni contemplate dall'articolo 5 del regolamento 259/68, di ripristinare l'interpretazione data in un primo tempo dalla Commissione della CEE e di annullare, di conseguenza, gli «avvisi di liquidazione dell'indennità di cui all'articolo 5 del regolamento del Consiglio 259/68», inviati ai ricorrenti.

SENTENZA › In diritto › La domanda d'annullamento › Nel merito

paragrafo 2
8/10 Questa norma attribuisce ad ogni dipendente che è stato oggetto di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio e che ha fruito dell'indennità contemplata dall'articolo 5, il diritto alla pensione senza riduzione, dal raggiungimento dell'età di 55 anni ed al termine del periodo in cui viene corrisposta l'indennità. Dal testo della norma richiamata risulta chiaramente che il diritto alla pensione senza riduzione è acquisito soltanto dai dipendenti che, al termine del periodo in cui viene percepita l'indennità, abbiano raggiunto l'età di 55 anni. Coloro che, come i ricorrenti, non abbiano ancora raggiunto tale età al termine del periodo in cui percepiscono l'indennità, non possono far valere questa norma.
paragrafo 3
11/13 D'altra parte, la contestata limitazione del diritto alla pensione è dovuta a precise ragioni di carattere sociale. La norma s'ispira evidentemente al fatto che le persone di età avanzata non trovano generalmente, se non con molte difficoltà, un nuovo impiego equivalente a quello ch'esse avevano al momento in cui hanno interrotto la carriera. Per questo è opportuno concedere agli ex dipendenti che abbiano raggiunto i 55 anni al momento in cui viene meno l'indennità, e che perciò difficilmente potrebbero trovare altri redditi equivalenti alla cessata indennità, il diritto alla pensione anticipata.
paragrafo 4
14/16 Per contro, si può presumere che gli ex dipendenti giunti in età meno avanzata alla fine del periodo durante il quale percepiscono l'indennità e, in generale, più giovani al momento della cessazione dal servizio, siano in grado di trovare, durante il suddetto periodo, un nuovo impiego con prospettive di stabilità sufficienti per poter fare a meno del diritto alla pensione anticipata. La norma in questione appare perciò conforme allo spirito e all'economia delle norme che regolano abitualmente la materia, sempre penosa, delle riduzioni di personale. L'interpretazione adottata nelle decisioni impugnate è perciò esatta.
paragrafo 5
17/18 I ricorrenti assumono inoltre che i provvedimenti impugnati violano i loro diritti quesiti. In proposito, essi si riferiscono ai conteggi delle loro eventuali spettanze, forniti dagli uffici competenti della Commissione. CEE durante il mese di marzo 1968: questi si basavano su un'interpretazione della norma litigiosa, secondo cui il diritto alla pensione senza riduzione andava riconosciuto a qualsiasi ex dipendente titolare dell'indennità, al raggiungimento dei 55 anni ed al termine del periodo in cui viene corrisposta la suddetta indennità.
paragrafo 6
19/20 Questi conteggi sono stati forniti soltanto a titolo informativo e non potevano determinare i diritti spettanti ai ricorrenti in base ad una determinata situazione giuridica. A questi conteggi non si può quindi riconoscere il carattere di atti che attribuiscono dei diritti ai loro destinatari.
paragrafo 8
22/23 Il mezzo relativo alla pretesa violazione di diritti quesiti è quindi infondato e la domanda d'annullamento va, di conseguenza, respinta.
punto 7
I ricorrenti assumono che la Commissione, rifiutandosi di riconoscere loro un diritto alla pensione senza riduzione a partire dal 55o anno di età, ha violato l'articolo 5, n. 7, 4o comma, del regolamento 259/68.
punto 21
L'autorità che ha il potere di nomina, che è tenuta ad applicare il regolamento 259/68 nel determinare i diritti pecuniari dei ricorrenti, non poteva seguire l'interpretazione inesatta su cui. questi conteggi si fondavano, dal momento che un'altra interpretazione si era rivelata più corretta.

SENTENZA › In diritto › La domanda di risarcimento › Sulla ricevibilità.

paragrafo 1
24/25 In subordine, per. il caso che le domande basate sulla violazione dell'articolo 5 fossero respinte, i ricorrenti nelle cause 19-69 e 20-69 hanno chiesto l'annullamento delle decisioni di cessazione definitiva dal servizio, adottate nei loro confronti, in quanto essi hanno sollecitato l'applicazione di tali provvedimenti soltanto perché indotti in errore dalle informazioni inesatte fornite dagli stessi uffici della Commissione. Le ricorrenti nelle cause 25-69 e 30-69, senza chiedere la reintegrazione in servizio, hanno chiesto che la Commissione sia condannata a corrispondere loro una somma pari a tre anni del loro ultimo stipendio.
paragrafo 2
26/27 Nella replica, i ricorrenti nelle cause 19-69 e 20-69 hanno rinunciato alla domanda d'annullamento ed hanno adottato lo stesso atteggiamento degli altri ricorrenti, chiedendo anch'essi che la Commissione sia condannata a corrispondere loro la stessa somma a titolo di risarcimento. La convenuta oppone che le domande sono irricevibili, in quanto tardive e prive di un'adeguata motivazione.
paragrafo 3
28/30 Risulta dagli atti, sebbene in modo non molto chiaro, che le domande sono intese, in realtà, ad ottenere la condanna delle Comunità, responsabili di un illecito, alla riparazione del danno che i ricorrenti hanno subito a causa di tale illecito. Una domanda del genere non è soggetta ai termini di cui all'articolo 91, e l'eccezione della convenuta va quindi disattesa.

SENTENZA › In diritto › La domanda di risarcimento › Nel merito

paragrafo 2
32/33 È pacifico che gli uffici competenti hanno fornito ai ricorrenti informazioni inesatte circa i diritti ch'essi avrebbero potuto far valere in caso di cessazione definitiva dal servizio. È pure pacifico che tali informazioni sono state fornite in seguito all'invito, fatto dalla Commissione ai dipendenti interessati, di rivolgersi agli uffici competenti per ottenere chiarimenti sui loro eventuali diritti, in caso di applicazione dell'articolo 4 del regolamento 259/68.
paragrafo 3
34/35 Dalle osservazioni svolte dalla convenuta durante la fase orale, risulta che gli uffici di cui trattasi avevano appurato, fin d'all'inizio del mese di aprile, che la loro interpretazione della disposizione controversa dell'articolo 5 era, se non inesatta, almeno assai dubbia, e ch'essa non era condivisa dai corrispondenti uffici della CECA e della CEEA. In realtà, questa constatazione è stata il motivo principale per cui la Commissione ha pubblicato, il 16 aprile 1968, una comunicazione in cui si ricordava che i chiarimenti forniti erano dati solo a titolo indicativo e senza impegno.
paragrafo 4
36/37 Ora, salvo eccezioni, il fatto di adottare un'interpretazione inesatta non costituisce, di per sé stesso, un illecito. Neppure la circostanza che le autorità invitino gl'interessati ad informarsi presso determinati uffici competenti obbliga necessariamente le autorità stesse a garantire l'esattezza delle informazioni fornite, né le rende perciò responsabili del danno che possa eventualmente causare un'informazione inesatta.
paragrafo 5
38/39 Tuttavia, se si può mettere in dubbio l'esistenza di un illecito per quanto riguarda il fatto di dare informazioni inesatte, lo stesso non si può dire per il ritardo col quale gli uffici hanno provveduto a rettificare le informazioni stesse. In effetti, sebbene questa rettifica fosse già possibile fin dal mese di aprile 1968, essa è stata procrastinata, senza giustificato motivo, sino alla fine dell'anno.
paragrafo 6
40/42 Mentre sarebbe stato facile, con una comunicazione generale o un avviso individuale, rettificare un errore d'interpretazione tale da invalidate tutta una serie di conteggi, la comunicazione dell'aprile 1968 sembra riferirsi soltanto ad errori di calcolo o simili, difficilmente reperibili ed eventualmente imputabili alla affrettata redazione dei prospetti contabili. Una rettifica che fosse intervenuta verso il 16 aprile o poco dopo, cioè prima del momento in cui gl'interessati dovevano prendere una decisione, avrebbe certamente esonerato la convenuta da qualsiasi responsabilità per le conseguenze delle informazioni inesatte. Il fatto che tale rettifica sia stata omessa implica, per contro, la responsabilità delle Comunità.
paragrafo 7
43/44 I ricorrenti, tuttavia, non hanno fornito elementi sufficienti a provare che le loro domande di cessazione definitiva dal servizio fossero state determinate dalle informazioni inesatte ch'essi avevano ricevuto e che non erano state tempestivamente rettificate. D'altra parte, il fatto ch'essi abbiano tutti rinunciato alla eventuale reintegrazione in servizio presso la Commissione avvalora la convinzione che la prospettiva della pensione senza riduzione, al raggiungimento dei 55 anni, non ha avuto peso determinante nella loro decisione di sollecitare l'applicazione dell'articolo 4 del regolamento 259/68.
paragrafo 8
45/46 Si può invece ragionevolmente supporre che, persuasi di aver diritto, all'età di 55 anni, ad una pensione senza riduzione, i ricorrenti non abbiano preso in considerazione la possibilità di rinunciare alla pensione a norma dell'articolo 6 del regolamento 259/68 e di fruire dell'indennità prevista da questo articolo. Poiché il termine stabilito per chiedere l'applicazione dell'articolo 6 è ormai scaduto, i ricorrenti non sarebbero più in grado di avvalersene, qualora lo ritenessero preferibile al regime di cui all'articolo 5, nell'interpretazione datane con la presente sentenza.
paragrafo 9
47/48 Il modo migliore di riparare il danno ch'essi possono aver subito a causa di ciò è quello di reintegrarli nella situazione precedente. A titolo di risarcimento, è quindi opportuno offrire loro un nuovo termine, statuendo che il termine di cui all'articolo 6 decorre dalla data della presente sentenza.
punto 31
Perché la domanda possa essere accolta, dev'essere provato che la convenuta è responsabile di un illecito, il quale ha causato ai ricorrenti un danno effettivo ed attuale.

SENTENZA › In diritto › La domanda di risarcimento › Sulle spese

paragrafo 1
49/51 I ricorrenti sono rimasti in parte soccombenti. Da quanto precede risulta, tuttavia, che i ricorsi sono stati introdotti in seguito ad un illecito imputabile alla convenuta. Stando così le cose, quest'ultima, a norma dell'articolo 69 del regolamento di procedura, va condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le deduzioni orali delle parti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visti i trattati istitutivi delle Comunità europee, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie l'articolo 91, visto il regolamento 259/68, in ispecie gli articoli 5 e 6, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, LA CORTE (Prima Sezione), respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce : 1o Sono respinte le domande dirette contro gli «avvisi di liquidazione dell'indennità di cui all'articolo 5 del regolamento del Consiglio 259/68», inviati ai ricorrenti. 2o Nei confronti dei ricorrenti, il termine di cui all'articolo 6 del regolamento 259/68 decorre dalla data della presente sentenza. 3o La convenuta è condannata alle spese.

Firme

Così deciso a Lussemburgo, il 28 maggio 1970. Monaco Donner Mertens de Wilmars Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 28 maggio 1970. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Prima Sezione R. Monaco

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