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Sez. 1, Sentenza n. 3835 del 04/10/1993 Cc. (dep. 02/11/1993) Rv. 195444 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione dall'estero - Principio di specialità | Estradizione per l'esecuzione di pena - Cumulo di pene - Inclusione in essa di pena relativa a condanna per cui non vi fu estradizione - Illegittimità.
Stato
decisa il 1993-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/195444-01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione dall'estero - Principio di specialità

Costituisce violazione del principio di specialità dell'estradizione l'inclusione, nel cumulo, di una pena inflitta con sentenza di condanna diversa da quella per la quale l'estradizione venne richiesta, in quanto tale pena non è eseguibile, salvo che non vi sia stato consenso dello Stato estero o che l'estradato, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto ritorno. Non risultano precedenti in termini.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 721, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)