Sez. L, Sentenza n. 2855 del 07/06/1978 (Rv. 392283 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - OMISSIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA - CONSEGUENZE - IN SEDE DI RINVIO - INTEGRAZIONE - PRECLUSIONE - PRETESE DELLE PARTI NON AMMESSE AL CONTRADDITTORIO E NON IMPUGNANTI - POTERI DI PROVVEDERE DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - OMISSIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA - CONSEGUENZE - IN SEDE DI RINVIO - INTEGRAZIONE - PRECLUSIONE - PRETESE DELLE PARTI NON AMMESSE AL CONTRADDITTORIO E NON IMPUGNANTI - POTERI DI PROVVEDERE DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO - INSUSSISTENZA.*
Ove nel giudizio di Cassazione, relativo a cause autonome ed indipendenti - promosse in un unico giudizio per la mera comunanza della parte convenuta e delle questioni a fondamento delle singole controversie - non sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio ex art 331 cod proc civ nei confronti delle parti non impugnanti, tale integrazione del contraddittorio resta preclusa anche nel giudizio di rinvio, soggetto alle limitazioni che discendono dal giudicato implicito, formatosi con la sentenza di Cassazione, anche relativamente alle questioni preliminari deducibili o rilevabili d'ufficio, ma non sollevate e non esaminate. Pertanto, alle suddette parti, verificatosi il passaggio in giudicato nei loro confronti della sentenza di appello non impugnata in Sede di legittimita, non e dato di assumere la veste di legittimi contraddittori nel giudizio di rinvio e neppure al giudice di questo il potere di provvedere sulle loro pretese. (V 1058/76, mass n 379725).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)