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Sez. 3, Sentenza n. 1058 del 24/03/1976 (Rv. 379725 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - DIVIETO - ESTENSIONI - PRECLUSIONI DEL GIUDICATO IMPLICITO - QUESTIONI PRELIMINARI - MANCATA DEDUZIONE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DEDUCIBILITA NEL GIUDIZIO DI RINVIO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379725-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - DIVIETO - ESTENSIONI - PRECLUSIONI DEL GIUDICATO IMPLICITO - QUESTIONI PRELIMINARI - MANCATA DEDUZIONE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DEDUCIBILITA NEL GIUDIZIO DI RINVIO - PRECLUSIONE.*

I limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidendum prendendo nuove conclusioni, ma altresi quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione, cosi che le questioni preliminari, deducibili dalle parti o anche rilevabili d'ufficio, qualora non siano state dedotte o rilevate in Sede di legittimita, non possono essere dedotte o rilevate in Sede di rinvio, poiche, diversamente, il loro riesame tenderebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti di tale pronuncia, in contrasto col principio della loro intangibilita. (V 1411/73, mass n 364114).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)