diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 24003 del 26/09/2019 (Rv. 655476 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Determinazione - Imputazione temporale della spesa per la prestazione professionale di avvocato - Momento rilevante - Individuazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655476-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE

In tema di reddito d'impresa, poiché, in virtù della regola della post numerazione, la prestazione professionale dell'avvocato ha carattere unitario e tale unitarietà deve essere rapportata ai singoli gradi nei quali si è svolto il giudizio, la relativa spesa deve essere imputata non all'esercizio in cui la prestazione è stata eseguita ma a quello nel quale è stata ultimata in ciascun grado di giudizio, con l'emanazione della pronuncia conclusiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2225, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 2 lett. B, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 2 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)