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Sez. 1, Sentenza n. 17059 del 03/08/2007 (Rv. 600399 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Diritti di procuratore - Riduzione giudiziale della nota presentata in giudizio - Indicazione nel ricorso delle voci di tabella e delle prestazioni effettuate - Necessità - Sussistenza - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600399-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

In tema di spese giudiziali, la parte è onerata di indicare in modo specifico ed autosufficiente quali siano le voci della tabella forense non applicate dal giudice del merito, elencando in dettaglio le prestazioni effettuate, per voci ed importi, così consentendo al giudice di legittimità il controllo di tale "error in iudicando", pena l'inammissibilità del ricorso; con riguardo agli onorari, se sussiste puntuale specificazione dell'importo minimo maturato per ciascuna attività, è invece possibile il predetto controllo (nella fattispecie la S.C. ha statuito, accogliendo in parte il ricorso incidentale, che gli onorari dovevano essere liquidati secondo la tariffa vigente al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dall'incarico, secondo un'unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio di merito, dunque all'epoca della pronuncia che li definisce, non applicandosi le modificazioni tariffarie successive a tali momenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)