Sez. 1, Sentenza n. 5721 del 18/04/2001 (Rv. 546042 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Spese processuali - Liquidazione - Disciplina applicabile.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Il giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione di cui alla legge n. 689 del 1981 configura - salva l'applicazione di disposizioni espressamente previste - un ordinario giudizio di cognizione, alla cui disciplina generale è soggetto, senza preclusione delle norme che regolano la liquidazione delle spese giudiziali. Ne consegue che l'art. 23, undicesimo comma, della citata legge n. 689 del 1981 - il quale dispone che "il pretore può rigettare l'opposizione ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento" - non può essere interpretato nel senso che abbia introdotto una deroga alla disciplina generale della compensazione delle spese giudiziali, le quali andrebbero, perciò, in ogni caso poste a carico dell'amministrazione soccombente. Siffatta interpretazione sarebbe, oltre tutto, palesemente contraria al principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione, poiché escluderebbe la compensazione solo in caso di accoglimento e la ammetterebbe, invece, in caso di rigetto della opposizione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 6891 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)