Sez. 1, Sentenza n. 3027 del 13/03/1993 (Rv. 481385 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - In genere | Spese processuali - Liquidazione - Disciplina applicabile - Fattispecie.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - In genere
Il giudizio pretorile di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di cui alla legge n. 689 del 1981 - salva l'applicazione di speciali disposizioni espressamente previste - configura un ordinario processo civile di cognizione, alla cui disciplina generale è soggetto, senza preclusione delle norme che regolano la liquidazione delle spese processuali. (In forza di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva applicato le voci del paragrafo II della tabella di cui al D.M. 31 ottobre 1985, anziché quelle di cui al par. X della tariffa stessa, relativo ai procedimenti speciali, come dedotto dall'opponente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 31/10/1985
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)