Sez. U, Sentenza n. 19803 del 18/07/2008 (Rv. 604605 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - IN GENERE | Giudizio unico avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche - Proposizione di motivi aggiunti ex art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 - Possibilità - Presentazione dopo la rimessione della causa all'udienza collegiale - Preclusione "ex" art. art. 180, comma 2, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Sussistenza.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - IN GENERE
La proposizione di motivi aggiunti nel giudizio in unico grado davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, consentita dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato ad opera della legge 21 luglio 2000, n. 205, applicabile anche in questi giudizi, non è comunque ammessa sulla base dell'art. 180, comma 2, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, quale norma contenente disposizioni relative all'economia dei processi ed all'ordine della trattazione delle cause, riferita a tutti i giudizi avanti a detto Tribunale.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 21 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 180 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)