Sez. U - , Sentenza n. 15279 del 20/06/2017 (Rv. 644581 - 02)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE | Procedimenti innanzi al tribunale delle acque, in primo o secondo grado di merito - Regime delle preclusioni - Individuazione.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE
Nello speciale rito previsto dal r.d. n. 1775 del 1933 davanti al tribunale delle acque, in primo e secondo grado di merito, è da considerarsi legittima, in forza dell’espressa disciplina derogatoria del codice di procedura civile, la tendenziale libera modificabilità delle domande o dei motivi già proposti o la proposizione di domande o motivi nuovi fino alla precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice delegato (e, quindi, non anche con le comparse conclusionali) e, a maggior ragione, la produzione di documenti, salvo – a tutela dell’effettività del diritto di difesa – il diritto della controparte di porre in essere l’adeguata attività processuale (da intendersi, di replica e probatoria) conseguente.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 147, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 151, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 158, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 180, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 190, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 208
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)