Sez. 5, Sentenza n. 11459 del 06/09/2001 (Rv. 549181 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Ammissibilità - Condizioni - Scoperta di una "contabilità parallela" - Rettifica della dichiarazione - Legittimità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO
In tema di reddito di impresa, il ritrovamento da parte dell'amministrazione finanziaria di una "contabilità parallela" a quella tenuta ufficialmente legittima, di per sè ed a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altro elemento, la rettifica della dichiarazione ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, restando impregiudicata la verifica in sede contenziosa della concreta riscontrabilità, nella cennata documentazione, dei requisiti suscettibili di configurare i presupposti per l'esercizio, da parte dell'amministrazione medesima, del potere di accertamento. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale aveva invece escluso che l'agenda - calendario rinvenuta dalla polizia tributaria presso il contribuente, indicante la realizzazione di operazioni plurime e ripetute non risultanti dalle scritture contabili ufficialmente tenute, potesse di per sè assumere rilevanza fiscale ai fini della rettifica senza il corredo di altri documenti contabili).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)