Sez. 5, Sentenza n. 2217 del 01/02/2006 (Rv. 590234 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Documentazione extracontabile - Rinvenimento presso la sede dell'impresa - Valutazione ai fini dell'accertamento - Legittimità - Valenza probatoria - Presunzione - Configurabilità - Irregolarità nella tenuta delle scritture contabili - Contestuale riscontro - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di IVA, alla luce delle previsioni degli artt. 52, comma quarto, e 54, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell'impresa, quand'anche risolventesi in annotazioni personali dell'imprenditore, costituisce elemento probatorio, ancorché meramente presuntivo, utilmente valutabile in sede di accertamento, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e di inadempimenti di obblighi di legge.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)