Sez. L, Sentenza n. 2728 del 22/03/1994 (Rv. 485847 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - Recesso | Intimazione per esito negativo della prova sull'erroneo presupposto della validità del patto o della persistenza del periodo di prova - Successiva enunciazione della giusta causa o del giustificato motivo - Ammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - Recesso
Il licenziamento intimato per asserito esito negativo della prova, sull'erroneo presupposto della validità della relativa clausola o in forza di errata supposizione della persistenza del periodo di prova (venuto invece a scadenza), si configura come licenziamento individuale non distinguibile da ogni altro licenziamento della stessa natura e regolato - ove intimato a carico di lavoratore fruente della tutela della stabilità del posto - dalla disciplina comune per quel che attiene ai requisiti di efficacia e di legittimità; con la conseguenza che il negativo apprezzamento della prova, in quanto ricollegabile all'esercizio di un potere di recesso "ad nutum" di fatto inesistente, non preclude al datore di lavoro - allorché sia sollevata questione di nullità della clausola di prova o di tardività del recesso rispetto alla durata pur validamente prevista dell'esperimento - di enunciare le specifiche ragioni (giusta causa o giustificato motivo) del licenziamento del lavoratore, non sussistendo inderogabile contestualità fra licenziamento ed enunciazione specifica della giusta causa o del giustificato motivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)