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Sez. L, Sentenza n. 5634 del 20/05/1991 (Rv. 472245 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - Recesso | Assunzione in prova di un soggetto protetto in base alla legge n. 482 del 1968 - Incensurabilità del recesso - Limiti.
Stato
decisa il 1991-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472245-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - Recesso

Il recesso dell'imprenditore durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale per quanto concerne sia il presupposto della giusta causa e del giustificato motivo sia l'onere dell'adozione della forma scritta; è tuttavia sottoposto, nell'ipotesi di patto di prova legittimamente stipulato con uno dei soggetti protetti assunti in base alla legge 2 aprile 1968 n. 482, al sindacato del giudice al fine di verificare la esistenza di eventuali discriminazioni e di evitare che l'esito dell'esperimento possa essere determinato o influenzato dalle condizioni minorate dell'invalido.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)