Sez. L, Sentenza n. 6664 del 15/03/2013 (Rv. 625608 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PARZIALE | Obbligazione pecuniaria nascente da titolo esecutivo giudiziale - Frazionabilità della pretesa mediante notifica di diversi precetti - Possibilità - Esclusione - Abuso degli strumenti processuali - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PARZIALE
In tema di crediti pecuniari, ottenuto con un primo precetto il pagamento spontaneo della somma intimata, accettata senza riserve, la notifica di un nuovo precetto per il pagamento di una ulteriore somma, calcolata sulla base del medesimo titolo giudiziale posto a fondamento del precedente, deve ritenersi espressione di una condotta concretante abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, la quale bene avrebbe potuto tutelare il suo interesse sostanziale con la notifica di un solo atto di precetto per tutte le voci di credito ritenute dovute. Non osta a tale ricostruzione la natura di atto preliminare stragiudiziale del precetto, essendo esso opponibile giudizialmente e quindi idoneo a determinare una fase processuale evitabile con un corretto comportamento del creditore, improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio nonché del principio costituzionale del giusto processo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione a un secondo precetto notificato da alcuni lavoratori in forza di un titolo esecutivo giudiziale già posto a base di altro precetto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)