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Sez. 3, Sentenza n. 4228 del 03/03/2015 (Rv. 634704 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Crediti esclusivamente patrimoniali - Valore oggettivamente minimo del credito - Interesse ad agire - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634704-01

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE

In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell'art. 24 Cost. in quanto la tutela del diritto di azione va contemperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e 6 CEDU. (Nella specie, il creditore, dopo aver ricevuto il pagamento della complessiva somma portata in precetto, pari ad euro 17.854, 94, aveva ugualmente avviato la procedura esecutiva, nelle forme del pignoramento presso terzi, per l'intero importo, deducendo, nel corso della procedura stessa, l'esistenza di un residuo credito di euro 12, 00 a titolo di interessi maturati tra la data di notifica del precetto e la data del pagamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)