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Sez. L, Sentenza n. 1861 del 28/01/2010 (Rv. 611714 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Recesso per superamento del periodo di comporto - Disciplina applicabile - Legge n. 604 del 1966 - Esclusione - Art. 2110, secondo comma, cod. civ. - Sussistenza - Conseguenze - Termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento da parte del prestatore di lavoro - Inoperatività.
Stato
decisa il 2010-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611714-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE

Il recesso per superamento del periodo di comporto rappresenta una forma speciale di cessazione del rapporto di lavoro, che non trova la sua disciplina nella legge, di carattere generale, n. 604 del 1966, ma nella specifica previsione di cui all'art. 2110, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che l'impugnazione da parte del prestatore di lavoro non è soggetta al termine di decadenza stabilito dall'art. 6 della suddetta legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)