Sez. 3, Sentenza n. 1970 del 04/06/1969 (Rv. 341156 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - DIPENDENZA DI CAUSE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - DIPENDENZA DI CAUSE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
L'obbligazione solidale, pur avendo per oggetto una medesima prestazione, non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile tra creditore e debitori solidali e non da luogo, percio, a litisconsorzio necessario, potendo il creditore rivolgersi all'uno o all'altro dei suoi debitori, al fine di ottenere l'adempimento dell'intera prestazione, che, una volta soddisfatta, produce effetti liberatori interni tra questi ultimi. Ne puo ravvisarsi nei rapporti tra il creditore ed i debitori solidali un'ipotesi di cause tra loro dipendenti, poiche una siffatta ipotesi si ha quando il rapporto di connessione fra due o piu cause, riunito in un unico processo, sia tale da determinare un vincolo di stretta interdipendenza, nel senso che la pronuncia emessa nei confronti di una parte deve costituire il presupposto imprescindibile della decisione riguardante le altre parti, il che non si verifica in tema di obbligazioni solidali. (V.666-67, massima n.326666 2359-65 1539-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)