Sez. L, Sentenza n. 4336 del 24/10/1989 (Rv. 463942 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA CORRISPONDENTE QUALIFICA - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A VERIFICATORI CON MANSIONI DI CONTESTAZIONE DI CONTRAVVENZIONI AGLI UTENTI NON IN REGOLA CON I TITOLI DI VIAGGIO E RIVENDICANTI LA QUALIFICA DI CONTROLLORI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA CORRISPONDENTE QUALIFICA - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A VERIFICATORI CON MANSIONI DI CONTESTAZIONE DI CONTRAVVENZIONI AGLI UTENTI NON IN REGOLA CON I TITOLI DI VIAGGIO E RIVENDICANTI LA QUALIFICA DI CONTROLLORI.*
Anche con riguardo al rapporto di lavoro del personale dipendente da aziende di pubblici servizi di trasporto in concessione, la indagine del giudice del merito volta a stabilire se determinate mansioni svolte dal lavoratore rientrino nella qualifica rivestita dal medesimo o siano invece proprie di una qualifica superiore, con gli effetti che ne derivano ai sensi dell'art. 18 all. A al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, implica l'accertamento dell'attività lavorativa effettivamente svolta e la comparazione di essa con le qualifiche e i gradi previsti dalla disciplina del rapporto, la cui interpretazione, trattandosi di Disposizioni regolamentari non aventi valore di norme di diritto, è censurabile in Sede di legittimità - oltre che per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale - solo per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva in particolare ritenuto che i lavoratori inquadrati come verificatori, pur avendo espletato, in aggiunta alle proprie, mansioni - contestazioni e contravvenzioni agli utenti non in regola con i titoli di viaggio - riservate ai controllori, non avessero diritto né a tale superiore qualifica, ostandovi, oltre la Mancanza del requisito della vacanza del posto, il rilievo che dette mansioni non esaurivano i compiti dei controllori, né a differenze retributive, attese l'accessorietà e l'eventualità dello svolgimento, peraltro nell'ambito del normale orario di lavoro, dell'ulteriore compito anzidetto). (V 2710/88, mass n 458389).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)