Sez. L, Sentenza n. 2710 del 30/03/1988 (Rv. 458389 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN TEMA DI PROMOZIONE DEL PERSONALE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL DIRITTO ALLA QUALIFICA DI PRIMO FUNZIONARIO.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN TEMA DI PROMOZIONE DEL PERSONALE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL DIRITTO ALLA QUALIFICA DI PRIMO FUNZIONARIO.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle Disposizioni regolamentari in tema di promozione del personale di un'azienda esercente pubblici servizi di trasporto in concessione, non avendo le stesse valore di norme di diritto, è, in Sede di legittimità, censurabile (oltre che per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale) solo per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che al lavoratore spettasse, ai sensi dell'art. 18 dell'allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, la qualifica di primo funzionario, potendo ad essa accedersi, secondo la regolamentazione aziendale in tema di promozioni, anche mediante prova selettiva ed essendo questa diversa dal sistema del concorso, sicché all'attribuzione della superiore qualifica non ostava il disposto dell'ultimo comma della norma suindicata). (V 3311/85, mass n 440983).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)